venerdì 4 maggio 2012

Riorganizzazione dei processi - Faenza

Dopo una analisi e un confronto svolto presso il comune di Faenza che ha coinvolto tutti gli attori si è definita una riorganizzazione dei processi coerente con il modello generale di gestione dell'ACI.
Questo il documento(1) che sintetizza il risultato conseguito e le slide di presentazione(1).

Dal lavoro svolto emergono tre indicazioni:
  1. il modello generale è sostenibile e coerente con la normativa vigente. Non servono modifiche regolamentari nè ha impatti organizzativi significativi
  2. per attuarlo in ogni realtà sono necessarie due attività specifiche:
    1.  una analisi dei processi attuali
    2. una riorganizzazione dei processi per allinearli al modello generale
  3. l'attuazione non comporta nuove attività ma solo la loro ri-organizzazione e razionalizzazione. Fondamentale la condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti, attivi e passivi, delle nuove modalità operative
(1): si consiglia di scaricare in locale i documenti per accedere ai documenti embedded

giovedì 22 settembre 2011

Incontro in comunità tematica del 14 settembre 2011


Incontro di condivisione in comunità tematica regionale.
Il confronto prosegue e si allarga.
Queste le slide

giovedì 7 luglio 2011

Comune di Ferrara - introduzione della SCIA

Come molti comuni in questi giorni il Comune di Ferrara sta attivando la SCIA.
Nel farlo ha colto l'occasione per fare il quadro dei procedimenti edilizi attivi a legislazione vigente e prodotto schede per facilitarne l'individuazione in funzione dell'intervento e per fare chiarezza all'interno e all'esterno della Amministrazione.
Lo ha fatto con un documento che mi sembra utile condividere
I procedimenti edilizi attivi sono dunque: 
  • Permesso di costruire
  • DIA
  • SCIA
  • Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
  • Comunicazione di inizio lavori (CIL)
  • PAS
a cui aggiungo io, per completezza, l'agibilità (domanda o asseverazione) che, fino ad ora, non ha subito ritocchi legislativi, per cui la si dà per stabile e ce ne si dimentica, ma è comunque un procedimento edilizio anch'esso!

lunedì 20 giugno 2011

Incontro in CT Edilizia

Una preview del lavoro verrà presentata nella CT Edilizia del 21 giugno 2011.
Ci si concentrerà sulle finalità del lavoro e sul metodo seguito.

La presentazione è disponibile qui e contiene sia le slide che saranno presentate sia quelle su cui ci si confronterà nel prossimo incontro relative al merito del modello e al dettaglio gli interventi individuati.

lunedì 13 giugno 2011

I incontro di verifica interno alla Regione

Con la presenza di tutti i soggetti coinvolti in Regione, ci si è confrontati su queste slide.

Le indicazioni emerse:
1) disegno complessivo di tutte le interazioni tra i procedimenti e le banche dati (non solo la fine lavori, che è la più difficile, ma anche quelle più semplici!);
2) esplicitare che si tratta di un primo passo operativo e concreto per avviare OGGI il sistema. Senza tale passo nessun nuovo sistema (SIEDER) né una nuova legge regionale ad hoc potrebbe generare benefici. Attuando gli interventi indicati si è invece già predisposti;
3) inserire un esempio pratico di una modifica della modulistica.

sabato 11 giugno 2011

III e IV incontro con Comune di Faenza

Nel corso del III incontro si condivide con la funzione edilizia l'impostazione generale e le ipotesi di intervento. Viene dato un giudizio di fattibilità di massima degli interventi e si decide di dedicare un successivo incontro operativo per definirne il dettaglio.

Nel corso dell'incontro operativo si conviene sulla seguente considerazione:
non è sulla base del tipo di intervento (nuova costruzione, manutenzione straordinaria.....) né tantomeno sulla base del tipo di intervento che è possibile definire se ci sarà o meno impatto sull'assetto dell'ACI. Il caso più semplice (quello di nuova costruzione) è anche quello meno frequente. E' necessario quindi introdurre una discriminante esplicita, a prescindere dal tipo di intervento o di procedimento, che garantisca l'intercettazione degli interventi che producono modifiche agli assetti dell'ACI.

Alcuni numeri sulla tipologia di interventi degli ultimi 10 anni:


Viene anche discusso il fatto che nel breve periodo è prevista l'attivazione della SCIA, che andrà a sostituire la (quasi) totalità delle DIA. A tale riguardo, al di là della fondamentale differenza del procedimento, dell'assenza di una disciplina sull'esecuzione dei controlli.... si evidenzia come dal punto di vista della modulistica, cioè delle dichiarazioni asseverate, poco cambierà. Pertanto gli interventi che oggi vengono ipotizzati sull'attuale modulistica saranno assorbiti anche quando si attiverà la SCIA.

A questo punto si esamina la modulistica attualmente utilizzata che, in estrema sintesi è così articolata:


 La dichiarazione del tecnico progettista è articolata in sezioni:
1) norme generali
2) sistema ambientale
3) qualificazione energetica
4) sezione anagrafe immobiliare (da definire)

La quarta sezione, relativa all'anagrafe immobiliare, dovrà avere questa impostazione di massima:

4.1: numerazione civica esterna

  • assevera che l'intervento non ha impatti sulla numerazione civica esterna 
oppure
  • si impegna entro la data di fine lavori ai sensi degli artt. 42-43 del regolamento anagrafico (DPR 223/89), a fare richiesta a toponomastica con apposito elaborato semplificato
4.2: numerazione interna
  • assevera che l'intervento non ha impatti sulla numerazione degli interni
oppure
  • si impegna ai sensi degli artt. 42-34 del DPR 223/89, entro la data di fine lavori a comunicare a toponomastica la modifica dell'assetto degli interni con apposito elaborato semplificato
(4.3: accatastamento)
  • (si potrebbe inserire nella sezione anagrafe immobiliare anche l'asseverazione che l'intervento non necessita di variazione catastale o si impegna entro i termini di legge a farlo) Tale intervento è utile nel momento in cui il comune si attrezza per effettuare i controlli di coerenza dei docfa. Ora non è attuale.
Per ridurre l'impatto sui professionisti si è anche ipotizzato che gli elaborati di cui sopra possano essere considerati quelli sulla base dei quali si fa domanda alla toponomastica e quindi prevedere una terza fattispecie da inserire nelle asseverazioni del professionista: "allegando l'elaborato semplificato si ritengono assolti gli obblighi di cui agli artt. 42-43 del regolamento anagrafico a far data dalla decorrenza della fine lavori." In tal modo il professionista non è più obbligato ad un ulteriore adempimento, ma è l'amministrazione che agisce al momento della fine lavori. Questa impostazione, che è sicuramente più efficiente per il professionista potrà essere attivata solo quando saranno realizzati gli interventi su sistemi informatici e sulle consuetudini operative del personale necessari a garantire il controllo delle date di fine lavori. In questo caso deve poi essere definita la modalità con cui la toponomastica comunica agli interessati (professionisti e proprietario) l'attribuzione della numerazione civica e l'eventuale correzione di quella interna.

Così modificata la dichiarazione del tecnico progettista può quindi sostituire in toto l'allegato C previsto dalla modulistica regionale per la manutenzione straordinaria, contribuendo ad una razionalizzazione e semplificazione dei moduli che sarebbero identici per DIA, PdC e CIL.

Si rende necessario un ultimo intervento che prevede l'inserimento della sezione anagrafe immobiliare nel modulo B previsto dalla modulistica regionale per gli altri interventi.

Riepilogo
Gli interventi sulla modulistica individuati sono:

  1. inserimento sezione anagrafe immobiliare nella "dichiarazione asseverata del professionista" prevista dalla attuale modulistica del comune di Cesena;
  2. sostituzione del modulo C della regione con il modulo dichiarazione asseverata del professionista di cui al punto 1;
  3. integrazione del modulo B della regione con sezione anagrafe immobiliare; 

Conclusione
In tal modo si è garantiti che TUTTI gli interventi che hanno impatto sull'assetto dell'anagrafe immobiliare vengono intercettati e per ognuno di essi è disponibile per un ufficio un elaborato che contiene l'atto di variazione dell'ACI.
In tal modo OGNI variazione dell'assetto dell'anagrafe immobiliare contiene il riferimento al titolo edilizio che l'ha generata. Si avvia quindi la formazione dell'indice dell'archivio edilizio.
Non sono più ammesse richieste di modifiche alla numerazione civica in assenza di titolo edilizio, fatte salve le variazioni decise su iniziativa della toponomastica (variazioni d'ufficio, rinumerazione...)

Ulteriori approfondimenti
Definizione della sezione anagrafe immobiliare
definizione degli elaborati semplificati (costituiscono l'atto di variazione dell'ACI, è la documentazione che arriva sul tavolo della toponomastica)
Definizione del modulo fine lavori (inserimento del vincolo senza il quale la fine lavori non è efficace)

Impatti organizzativi
In questa ipotesi l'attuale funzione toponomastica, oggi all'interno dei servizi demografici e fisicamente collocata lontano dai servizi tecnici, riceve tutti gli atti di variazione con una data di fine lavori per le CIL e i 3 anni di legge per DIA e PdC. L'applicazione dell'atto di variazione avviene alla fine lavori e va replicata sull'anagrafe immobiliare e sul sistema dell'anagrafe dei residenti. Sul piano ideale l'attività può essere svolta anche da un servizio diverso da quello dell'edilizia e in locali distanti. Ma in assenza di sistemi di controllo sulle date di fine lavori (oggi le date di fine validità del titolo o di fine lavori delle CIL non vengono registrate, né tantomento le eventuali proroghe concesse) e in considerazione delle necessità di interazione con i professionisti, soprattutto in fase di avvio, la collocazione fisica del servizio è opportuno coincida con lo sportello dell'edilizia.
Sempre sul piano ideale la funzione toponomastica e quella di Anagrafe possono essere separate. Ma la separazione, se non dettata da altre motivazioni, introduce inefficienze e ritardi nei flussi. Inefficienze che generano maggiori costi e ritardi che possono generano incoerenze nell'anagrafe immobiliare, facendo decadere il requisito di certificabilità del dato che è il principio base del modello concettuale.
Ma la considerazione più rilevante è che se l'adempimento di anagrafe immobiliare diventa cogente e in futuro bloccante per un qualsiasi adempimento del procedimento edilizio (fine lavori, agibilità) non è pensabile che la funzione anagrafe immobiliare sia mantenuta al di fuori del perimetro di responsabilità dell'edilizia. Si rischierebbe infatti che il responsabile dei procedimenti edilizi non sia nelle condizioni di mettere in grado i professionisti di presentare domande e/o procedere con gli adempimenti nei tempi previsti. Pertanto, fatti salvi approfondimenti successivi, è fin d'ora evidente che, almeno in prospettiva, la funzione anagrafe immobiliare venga assunta all'interno delle responsabilità del titolare del procedimento edilizio. Tale indicazione organizzativa diventa poi cogente nei seguenti casi:

  • l'ACI diventa strumento operativo per la ricerca dei precedenti edilizi, parte integrante dei servizi di pubblicità immobiliare che il TUE pone in capo allo sportello unico dell'edilizia;
  • l'ACI diviene certificante dello stato legittimo degli immobili, pertanto strumento al servizio dei professionisti nella definizione dei progetti;
  • l'applicazione dell'atto di variazione dell'ACI è anche un momento di controllo di merito sulla coerenza delle variazioni (toponomastiche e catastali) con il titolo legittimante.

Ipotesi di crono-programma
Si è ipotizzata la seguente scaletta:
Conclusione analisi organizzativa (fine giugno)
Definizione completa interventi modulistica (fine luglio)
Presentazione ai professionisti, nel quadro più ampio del SUAP (settembre) - Beta version
Periodo di sperimentazione operativa (quarto trimestre 2011)
Avvio nuovo sistema informatico (gennaio 2012)

giovedì 9 giugno 2011

I e II incontro a Bellaria

Primo incontro.
Presenti
Dirigente gestione del territorio
U.o.a. sportello unico edilizia - urbanistica
Sportello unico edilizia - istruttore
Sportello unico edilizia - controlli
U.o.a. entrate - attività economiche - suap
Funzionario serv. demografici e sociali
Responsabile Sistema informativo comunale
Sistema informativo comunale

Nel corso del primo incontro con il Comune di Bellaria è stato presentato il modello e ipotizzati gli interventi di massima sia sul piano della modulistica sia sul piano dell'organizzazione.

Secondo incontro
Presenti
Sportello unico edilizia - istruttore
Sportello unico edilizia - controlli
Sistema informativo comunale

E' stato un incontro operativo e finalizzato a definire il dettaglio degli interventi. Questa la sintesi.

Situazione
I procedimenti DIA e PdC prevedono la comunicazione di fine lavori entro la scadenza di legge dell'efficacia del titolo (3 anni).
Per le comunicazioni (ex art. 6 TUE come modificato da DL 73/2010) la modulistica regionale prevede comunque l'indicazione della data di fine lavori.
Se il momento di fine lavori è il momento in cui il comune modifica l'assetto dell'ACI bisogna prevedere un controllo sul rispetto di tali date. Oggi tale controllo, presso il Comune di Bellaria, non è garantito da processi attivi o sistemi informatici. In assenza di controllo si rischia la deriva dell'assetto dell'ACI in breve tempo, in quanto basarsi solo sulle richieste di agibilità non copre tutte le casiste di modifiche.
Per identificare il momento della fine lavori (che la legge comunque identifica come momento rilevante per gli adempimenti catastali, quando dovuti) è necessario esplicitare al professionista, e quindi nella modulistica, i casi in cui è dovuto un adempimento "toponomastico" e i casi in cui non è dovuto.
Il modulo prodotto da Toponomastica (e inserito in ACI), costituisce un potenziale strumento di controllo per la funzione edilizia, che è in grado di verificarne la coerenza con il titolo edilizio. 

Interventi su modulistica 
Ai sensi degli articoli 41-42-43 del regolamento demografico (L 223/89) si prevede di intervenire su:
Modello A attività di edilizia libera: introducendo l'obbligo di richiedere/comunicare a toponomastica le variazioni entro la data di fine lavori - al pari dell'obbligo catastale - o di allegare direttamente la documentazione reperita da toponomastica)
Modello I Fine lavori e agibilità: introducendo l'obbligo formale di presentazione della documentazione toponomastica
Modelli di richiesta della toponomastica: utilizzando il format del Comune di Vicenza, opportunamente integrato dalle informazioni relative al titolo edilizio che legittimano la varaizione toponomastica

Modifiche alla funzione toponomastica
Oggi la funzione toponomastica assegna civici e interni su richiesta di parte. Nessun legame con procedimento edilizio. Le informazioni sono registrate solo in Anagrafe.
Domani la funzione ACI:
assegna civici e interni solo sulla base di interventi edilizi
inserisce in mappa le informazioni
assicura le relazioni con il catasto
inserisce civici e interni in Anagrafe

Modifiche ai comportamenti uffici anagrafici
Prima di procedere alla assegnazione di una nuova residenza prevedere una verifica complessiva della situazione ecografica dell'edificio (elenco degli interni noti, occupati e liberi). Questo può avvenire direttamente sul sistema anagrafico (se la funzione è disponibile), oppure costruendo una vista ad hoc che metta in relazione gli interni di ACI con quelli disponibili

Interventi informatici
  1. Strumento che abiliti il controllo sulle date di fine lavori dei titoli edilizi
  2. Strumento di gestione dell'ACI
  3. popolamento iniziale dell'ACI
Interventi regolamentari
Si potrebbero evitare introducendo direttamente nella modulistica le informazioni e istruzioni necessarie (ad esempio: ai garage non è possibile assegnare un interno).

Modello di conservazione dell'ACI
Con riferimento al modello di conservazione dell'ACI gli adempimenti toponomastici producono i seguenti atti di variazione:

  • richiesta di assegnazione di numerazione civica a seguito di intervento edilizio di nuova costruzione: atto di variazione edilizia - fine lavori- con cui si istituisce il nuovo edificio, contestuale atto di variazione toponomastica con cui si istituiscono (o si modificano) i civici (preferibile fare un unico atto di variazione edilizia, come da requisiti del modello di dominio che prevedevano l'adempimento toponomastico come endo-procedimento di quello edilizio)
  • richiesta di variazione di numerazione civica a seguito di intervento edilizio: unico atto di variazione edilizia che prevede la sola variazione della numerazione civica
  • assegnazione di nuovi interni: atto di variazione edilizia che istituisce le Unità Edilizie con relativa numerazione
  • variazione della numerazione interna: atto di variazione edilizia che modifica le UE e relativa numerazione in coerenza con quanto dichiarato dal professionista e definito da funzione toponomastica 

Prospettive
Solo dopo l'attivazione di questi interventi è possibile garantire l'identificazione univoca degli immobili. Da quel momento in poi si possono attivare le seguenti linee di attività in funzione di obiettivi specifici:
  1. recupero di dati pregressi (censimento 2011? recupero degli ultimi docfa disponibili? rilievo sul territorio? digitalizzazione archivio edilizio?)
  2. attivazione di controlli alle richieste di residenza (se non mi risulta l'esistenza di un interno vengono attivate verifiche e/o controlli)
  3. attivazione di controlli alle richieste/comunicazioni SUAP (se non mi risulta l'esistenza di un interno vengono attivate verifiche e/o controlli)
  4. verifiche di coerenza tra titoli edilizi e richieste/dichiarazioni a toponomastica (abusi edilizi)
  5. verifiche di coerenza tra titoli edilizi e docfa (ex-legge 80 34 quinquies)
  6. verifiche di coerenza con TARSU
  7. verifiche di coerenza con ICI
  8. verifiche di coerenza con redditi da fabbricati (affitti)
Nel prossimo incontro si prevede di verificare la fattibilità degli interventi e, eventualmente, definire un piano (tempi, responsabilità, atti) per la loro attuazione.

lunedì 23 maggio 2011

II Incontro con Comune di Faenza - Urbanistica + programmazione e casa

17 maggio 2011

Presenti:
responsabile sistemi informativi
responsabile sistema informativo territoriale (funzione organizzativamente afferente a servizio programmazione e casa)
responsabile servizio urbanistica (servizio unificato per l'unione)
responsabile programmazione e casa 

Situazione rilevata:
Il servizio urbanistica ha la responsabilità degli strumenti urbanistici. Il PSC è stato adottato come Piano Strutturale Associato dai comuni di: Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo. E' in corso il passaggio dalla vecchia legge urbanistica alla LR 20/2000. Il RUE è in elaborazione. 
Il servizio urbanistica è responsabile del procedimento: "permesso di costruire delle opere di urbanizzazione" e di tutti i procedimenti conseguenti (collaudo, presa in carico...).
All'interno del servizio programmazione e casa c'è la funzione Sistema Informativo Territoriale.

Ipotesi discusse:
E' stato prospettato l'inserimento dell'adempimento toponomastico nella comunicazione di fine lavori. Con questo documento si sincronizza la messa a sistema dell'informazione con la sua reale esistenza. Individuato il momento nel quale il professionista si "abitua" a fornire al comune le informazioni, sarà possibile inserire elaborati più complessi come un rilievo cartografico, stante la definizione di standard da parte della Regione (ente cartografico). 

Una prima ipotesi operativa dei passi:
  1. delibera di consiglio che istituisce il nome di una via: inserimento in ACI del nome
  2. delibera di consiglio che approva il PUA: disegno in ACI dei lotti e qualificazione degli stessi 
  3. permesso di costruire delle opere di urbanizzazione: registrazione in ACI dell'efficacia del titolo sull'area destinata a pubblici servizi
  4. Fine lavori delle opere di urbanizzazione: disegno nel SIT di archi (ed eventuale utilizzo dell'elaborato cartografico) e inserimento in Anagrafe del nome con le relative descrizioni.
Seguono i procedimenti in capo all'edilizia privata.

L'ipotesi è stata giudicata percorribile e sostenibile.

Le slide su cui ci si è confrontati. 

I incontro Comune di Faenza - Anagrafe e Toponomastica

11 maggio 2011

Presenti:
responsabile sistemi informativi
responsabile sistema informativo territoriale (funzione organizzativamente afferente a settore territorio)
responsabile servizi demografici
responsabile toponomastica (funzione organizzativamente afferente a servizi demografici)

Situazione rilevata:
L'organizzazione viene riportata nelle slide. La funzione Toponomastica e SIT (che fanno parte di due settori diversi) hanno momenti di confronto e controllo periodici.
La toponomastica fin dal censimento 1991 si preoccupa della gestione degli interni. Verifiche e controlli periodici sulla banca dati dei residenti e modalità operative degli sportelli anagrafici (prima di assegnare una residenza si visualizza "l'estratto dello stradario" individuando l'interno sulla base dei dati in possesso dell'ufficio) garantiscono una ottima qualità dei dati relativi alla identificazione degli immobili residenziali. Ben poco si può invece dire circa la qualità degli identificativi degli immobili ad uso produttivo.
Tra la modulistica prevista per la presentazione di un piano di lotizzazione o piano particolareggiato (cioè i PUA con l'adeguamento in corso a livello di unione alla L.R 20/2000), è previsto un "elaborato grafico toponomastico" che viene timbrato da responsabile toponomastica senza il quale il PUA non prosegue il suo iter.

Ipotesi su cui si è discusso:
E' stato identificato il momento della fine lavori dei Permessi di Costruire delle opere di urbanizzazione come il momento giusto per utilizzare l'informazione dell'elaborato toponomastico e metterla a sistema. Il momento del collaudo (con relativa presa in carico da parte dell'amministrazione delle opere) è troppo lontano nel tempo: prima del collaudo le strade vengono già ampiamente usate per la circolazione, le residenze assegnate, le utenze attestate...
E' stata inoltre prospettata la possibilità di introdurre l'adempimento toponomastico alla fine lavori di PdC e DIA al fine di garantire l'identificazione degli immobili a prescindere dall'uso che ne verrà poi fatto (residenza, uso produttivo...).

I presenti concordano sull'ipotesi riservandosi di sentire il parere degli uffici che hanno in capo i procedimenti impattati. Sarà fatti nei successivi incontri. Non ci sono elementi numerici in grado di valutare il carico di lavoro aggiuntivo per la funzione toponomastica. Su tale punto sono state fatte due considerazioni:

  1. nel 1991 (inizio della gestione degli interni in anagrafe) c'è stato un picco di lavoro nella fase di avvio dovuto alla sistematizzazione del pregresso. A regime la situazione è invece sostenibile.
  2. la tipologia edilizia del territorio comunale (edifici con basso numero di unità immobiliari) non fa prevedere una situazione particolarmente critica. 

Queste le slide su cui ci si è confrontati

venerdì 29 aprile 2011

II Incontro con Comune di Ferrara

A seguito degli incontri operativi di approfondimento con le funzioni edilizia, toponomastica e sistemi informativi, ci siamo ritrovati con il gruppo di lavoro per definire una posizione.

Queste le slide su cui ci si è confrontati.

Questo l'esito della discussione:

  1. il modello è sostenibile, cioè conforme alla attuale condizione organizzativa e disponibilità di personale; 
  2. per mettere in esercizio il modello sono necessari i seguenti interventi:
    1. revisione modulistica così come definito nel gruppo di lavoro (a cura di edilizia)
    2. redazione di una o due pagine che identificano le tipologie di interventi che hanno impatti sull'assetto dell'Anagrafe Immobiliare (a cura di toponomastica)
    3. condivisione tra i dirigenti dei servizi interessati (edilizia, anagrafe, sistemi informativi)
    4. pulizia banche dati e messa in esercizio nuovi strumenti (a cura di sistemi informativi)
  3. il piano di entrata dell'accordo attuativo CN-ER sarà integrato con le indicazioni emerse nel corso dell'attività;
Successivamente alla messa in esercizio si valuterà il modo migliore per estendere la condivisione del sistema con le altre funzioni comunali (tributi, SUAP).

mercoledì 27 aprile 2011

Incontro con Unione di Comuni della Bassa Romagna - Lugo 21-4

Presenti:
responsabile servizio edilizia dell'unione (servizio unificando)
coordinatore servizi demografici dell'unione
responsabile sistemi Informativi dell'unione
ANCI-ER
Regione Emilia Romagna

Premessa
L'unione raggruppa 9 comuni per complessivi 103Kab.
Tra i servizi unificati (in corso di unificazione) anche quello dell'edilizia
L'Anagrafe Comunale degli Immobili è in via di costituzione (con relativo regolamento in via di definizione e successiva approvazione da parte delle giunte dei comuni) nella medesima struttura organizzativa dell'edilizia.

Obiettivi dell'incontro
Verificare le modalità operative che l'unione si sta dando e confrontarsi con quanto fino ad ora elaborato dal gruppo di lavoro.

Esito dell'incontro
Primo punto rilevante: toponomastica.
Sarà scomposta in due funzioni: quella di assegnazione dei nomi delle vie, e quella della assegnazione dei civici e degli interni. La prima rimane una prerogativa dei singoli comuni, quella di assegnazione dei civici / interni (identificazione immobili) viene unificata presso l'unione.

Secondo punto rilevante: si parte dall'inizio, cioè dai PUA.
Pertanto le trasformazioni vengono intercettate fin dal momento della lottizzazione, in coerenza con quanto previsto dal TUE che prevede il deposito del tipo mappale in comune (art. 30 comma 5) pena l'improcedibilità del frazionamento.  
Uno dei comuni dell'unione ha già da tempo operativa una procedura che prevede che al momento del collaudo delle opere di urbanizzazione vengano assegnati i civici sugli accessi previsti nel piano di lottizzazione. Tali civici vengono poi utilizzati nei successivi Permessi di costruire.
In questo caso pertanto il servizio di identificazione degli immobili non opera sulla base di una domanda da parte dell'interessato, ma è pro-attivo in seno al procedimento edilizio e quindi offre un servizio al professionista senza una sua richiesta (fattispecie questa esplicitamente prevista - e auspicata -  dal modello di dominio dell'Anagrafe Comunale degli Immobili).
Ciò è possibile grazie al contesto organizzativo che prevede che la funzione di identificazione degli immobili sia parte integrante dei processi del procedimento edilizio.

Terzo punto: la residenza non può essere negata in assenza di agibilità (vedi nota 1). Le norme in questo caso prevedono solo una sanzione amministrativa. Il richiedente la residenza potrebbe preferire pagare la sanzione in luogo di non ottenere la residenza entro una certa data (agevolazioni fiscali prevedono la residenza entro un termine definito). Il servizio demografico in questo caso va scattare, comunicandolo preventivamente al richiedente, una segnalazione di ufficio al servizio preposto all'irrogazione della sanzione.

Non c'è stato modo di approfondire gli aspetti legati ai titoli edilizi che diventano efficaci con il solo deposito o comunicazione: l'approfondimento avverrà a seguito dell'avvio in esercizio del servizio dell'edilizia, che in questo periodo è - ovviamente - prioritario.



Prossimi passi
Non sono previsto ulteriori incontri. L'unione metterà a disposizione la modulistica che sarà predisposta quando possibile.


Nota 1:
il Ministero dell’Interno, con circolare 29 maggio 1995, n. 8, ha affermato che “il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza….è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora” e che “non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes”. 
E' altresì vero che ENEL e le utilities non potrebbero erogare servizi in assenza di dichiarazioni di conformità degli impianti.... ma questa è un'altra questione

mercoledì 13 aprile 2011

I Incontro con Comune di Ferrara - 6 aprile 2011

Presenti:
Funzione edilizia
Funzione toponomastica
Funzione Sistemi Informativi
ANCI-ER
Regione ER - Servizio innovazione amministrativa

Obiettivi dell'incontro
Verificare la fattibilità di massima di una proposta operativa volta a garantire l'identificazione univoca degli immobili in ogni trasformazione immobiliare. La proposta fa leva sul professionista e garantisce impatto nullo alla struttura preposta alla funzione edilizia. In sostanza si inserisce un adempimento "toponomastico" al pari di un qualsiasi adempimento tecnico previsto nel titolo edilizio.

Solo quando sarà garantita per ogni trasformazione l'identificazione degli immobili sarà possibile fare fluire i dati (digitalizzati) provenienti dal procedimento edilizio per descrivere l'immobile sotto tutti i profili di interesse: titoli legittimanti, dimensionali, rappresentazione cartografica, strutturali, energetiche.....

La proposta si limita a definire interventi sulla modulistica e sulle consuetudini operative interne. Non sono previsti impatti organizzativi.

Queste le slide sulle quali ci si è confrontati. (*)

Esito: è stata data una valutazione positiva di massima sulla fattibilità e di coerenza con il modello organizzativo attuale. Si procederà pertanto ad un approfondimento operativo.

Prossimi passi operativi (14-aprile e....):
  1. verifica operativa degli interventi sulla modulistica (di edilizia e di toponomastica) e sulle procedure operative interne
  2. analisi dei carichi di lavoro indotti sulla funzione toponomastica
Prossimo incontro (29-aprile) per dare un ok definitivo alla fattibilità operativa del modello proposto.

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(*) la presentazione si può vedere su web con qualche problema di formattazione e senza potere accedere ai documenti embedded. Oppure si può scaricare in locale completa. Per problemi di compatibilità con versioni precedenti di powerpoint è sufficiente scaricare e installare il viewer di powerpoint della Microsoft  oppure scaricare e installare il compatibility pack per Microsoft Office  che abilita Office a leggere tutti i nuovi formati di doc, execl, word e powerpoint.

Il disegno complessivo del Sistema Immobiliare Regionale

Definizione di Sistema Immobiliare Regionale
Norme, sistemi, organizzazione, regolamenti e consuetudini operative che hanno come fine:
  1. la raccolta dei dati all'interno dei procedimenti amministrativi coinvolti
  2. la conservazione di banche dati certificanti lo stato di fatto degli immobili del territorio amministrato
  3. la circolazione e fruizione dei dati all'interno del sistema pubblico e degli utenti privati abilitati
Lo schema di riferimento


Per inquadrare di cosa stiamo parlando:
  • Immobili: unità immobiliari, edifici, terreni, aree di viabilità
  • Procedimenti amministrativi che legittimano le trasformazioni degli immobili: titoli edilizi così come definiti dalle norme vigenti (nazionali, regionali e comunali)
  • Procedimenti amministrativi che identificano: Toponomastica comunale così come definita nel regolamento anagrafico (artt. 41, 42, 3 43)
  • Banche dati: Anagrafe Comunale Immobili, DataBase Topografico
  • Sistemi regionali: SIEDER, VBG, VESTA, componenti DataBase Topografico
Qui le slide (*) condivise con i diversi responsabili di filiera del servizio innovazione della Regione ER per inquadrare le finalità del sistema, i profili di partecipazione, le ipotesi di integrazione di processi.

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(*) la presentazione si può vedere su web con qualche problema di formattazione e senza potere accedere ai documenti embedded. Oppure si può scaricare in locale completa. Per problemi di compatibilità con versioni precedenti di powerpoint è sufficiente scaricare e installare il viewer di powerpoint della Microsoft  oppure scaricare e installare il compatibility pack per Microsoft Office  che abilita Office a leggere tutti i nuovi formati di doc, execl, word e powerpoint.

mercoledì 9 marzo 2011

Anagrafe Immobiliare Integrata - art. 19 finanziaria 2010

Testo della legge 122/2010.

Testo dell'articolo incriminato:

Art. 19
(Aggiornamento del catasto)
  1. A decorrere dalla data del 1 gennaio 2011 e' attivata l'"Anagrafe ImmobiliareIntegrata",costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,n. 300. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali. 
  2. In fase di prima applicazione l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate con uno o piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione. 
  4. La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e' garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.
  5. Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarieta'. 
  6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di: a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali; b) controllo della qualita' delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti; c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati; d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia; e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata; f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
  7. L'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
  8. Entro il 31dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili chenon risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1 gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni. 
  9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. 
  10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali. 
  11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
  12. A decorrere dal 1 gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio, sulla base di nuoveinformazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle relative sanzioni. 
  13. Gli Uffici dell'Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attivita' istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
  14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguentecomma: "1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari ". 
  15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
  16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2010.

Istituzione del MUDE - art. 34-quinquies - Legge 80 - 2006

La legge 80 del 2006.

Il testo dell'articolo:


Art. 34-quinquies.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia
1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.